La questione della mancata retribuzione dei tirocini di specialità per gli psicologi è un tema complesso, che non riguarda soltanto la nostra categoria professionale. Gli psicologi specializzandi si trovano in questa gravosa situazione insieme a diversi altri professionisti di area sanitaria e non (per es. area legale; area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale).
Attualmente l'unica possibilità degli specializzandi non medici di essere retribuiti per il lavoro che svolgono nel corso della specializzazione (circa 700 ore l'anno) è quella di vincere una delle (poche) borse di studio messe "discrezionalmente" a disposizione dalle Università.
Attualmente l'unica possibilità degli specializzandi non medici di essere retribuiti per il lavoro che svolgono nel corso della specializzazione (circa 700 ore l'anno) è quella di vincere una delle (poche) borse di studio messe "discrezionalmente" a disposizione dalle Università.
Ad esempio, nell'a.a. 2016/2017, la Sapienza ha stanziato 20 borse di studio da 6.750€, di cui 6 destinate alle cinque scuole di area psicologica: 6 borse su un totale di 46 posti (qui la tabella di distribuzione fra tutte le Scuole).
In particolare il C.I.S.A.S. (Coordinamento Italiano Specializzandi di Area
Sanitaria), sostenuto dall'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), si è fatto
promotore di questi interessi intraprendendo una serie di azioni volte ad
informare e unire gli specializzandi intorno alla questione e ad affrontarla a
livello istituzionale.
Come si può apprendere dalle notizie e dalle fonti
riportate dal C.I.S.A.S., tale battaglia ha una storia che si colloca all'interno di uno specifico contesto giuridico e
giudiziario spesso ignoto. In
questa sede, l'intento è di ripercorrere brevemente i punti salienti di questa
storia. La storia di una battaglia che in qualità di psicologi ci piace pensare
anche nostra, ma che difficilmente ci vede in prima linea.
In primo luogo bisogna dire che, in effetti, la richiesta
degli specializzandi non medici di vedere riconosciuto sul piano economico il
loro lavoro nelle strutture sanitarie poggia, oltre che su principi di dignità
e di non discriminazione, anche sull'articolo 8 comma 1 della legge 401/2000:
«Il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di
specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime
modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 15
agosto 1999, n. 368, fermo restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione
annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste».
In sintesi, insieme al
sopracitato art. 35 comma 1 del DL
368/1999, l’articolo 8 definisce
che, così come per i medici, il numero
degli altri specializzandi di area sanitaria (veterinari, odontoiatri,
farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con relativo
contratto di formazione specialistica viene individuato sulla base del
fabbisogno professionale e di conseguenza formativo rilevato, ogni tre anni,
dalla Conferenza Stato-Regioni (ultimo documento in riferimento al triennio
2014-2017 consultabile qui).
Tale modalità, da un lato, tiene conto della richiesta e dell'effettiva
capacità del mercato sanitario di assorbire gli specialisti formati;
dall'altro, preserva il diritto, già previsto dal “Riordino in materia
sanitaria” del 1992 (DL 502/1992), dei laureati non medici ad accedere alla
specializzazione, requisito tuttora per legge necessario ad occupare ruoli
dirigenziali nella sanità pubblica e privata.
In aggiunta, il suddetto articolo specifica che tale
rilevazione vale «anche ai fini della ripartizione annuale delle
borse di studio nell'ambito delle risorse già previste».
Cosa significa? Che nei fondi stanziati per le borse di
specializzazione in medicina e chirurgia dovrebbe rientrare anche la spesa per
quelle degli altri specializzandi sanitari? Potrebbe. I legali interpellati dal
C.I.S.A.S., così come i ricorsi degli ultimi anni, sostengono questa interpretrazione,
ma senza che si sia giunti ad una sentenza definitiva.
In questo clima di generale indefinitezza (borse sì, borse
no?), preoccupazione per ulteriori ricorsi nonché di tagli alla sanità, negli
ultimi 5 anni si è assistito al progressivo
blocco di molte scuole di specializzazione di area sanitaria, con grave
danno sia per i potenziali specializzandi (lesi nel loro diritto di accedere ai
percorsi post-laurea), sia per le strutture sanitarie (private di una fetta
significativa di risorse). Le notizie, riportate dal C.I.S.A.S. e da altri blog
e quotidiani online, riguardano principalmente le specializzazioni in biologia,
farmacia, fisica ed odontoiatria, ma alle medesime ragioni si può ricondurre anche
la diminuzione del numero di scuole di area psicologica attive.
Sulla questione la CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) prende ufficialmente
posizione a marzo 2016, quando presenta la mozione in cui, al fine di superare
il blocco dei bandi, richiede di:
· «trovare soluzioni alternative che prevedano un regime diverso
per l’erogazione della formazione specialistica ai laureati diversi da quelli
di medicina e chirurgia»;
· «procedere all’abrogazione dell’art. 8 in modo da rimuovere la problematica
connessa alla rivendicazione, connessa ai citati ricorsi giurisdizionali, di
trattamento economico».
In
altre parole, abrogare l’articolo 8 pur di sbloccare i bandi e far ripartire le
specializzazioni.
A due mesi dalla pubblicazione della mozione della CRUI, lo
scorso maggio, l’art. 8 della 401/2000 viene definitivamente modificato a
seguito dell’approvazione della proposta n. 2.0.13 al DDL n. 2299:
«Nelle more di una
definizione organica della materia, le scuole di specializzazione (…),
riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
Concludendo,
ad oggi la possibilità di assistere “a breve” ad una ripartizione delle risorse previste tra specializzandi
medici e non medici non esiste più. D’altra parte, a detta del C.I.S.A.S., il pericolo suscitato
dall’articolo 8 e la sua recente modifica mettono concretamente in luce «la discriminazione messa in
atto dal 2000 ad oggi nei confronti di tutti i laureati tra veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, che hanno
frequentato una scuole di specializzazione”. E proprio tale modifica – continua
– si trasformerà nel nuovo baluardo normativo per il riconoscimento economico
degli specializzati ed attuali specializzandi.
Se dunque un’importante battaglia è stata persa, la guerra non sembra finita. Resta da chiedersi, ancora una volta, se gli psicologi vi prenderanno parte.
Se dunque un’importante battaglia è stata persa, la guerra non sembra finita. Resta da chiedersi, ancora una volta, se gli psicologi vi prenderanno parte.
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