domenica 15 gennaio 2017

tirocini retribuiti per specializzandi? un breve excursus normativo


La questione della mancata retribuzione dei tirocini di specialità per gli psicologi è un tema complesso, che non riguarda soltanto la nostra categoria professionale. Gli psicologi specializzandi si trovano in questa gravosa situazione insieme a diversi altri professionisti di area sanitaria e non (per es. area legale; area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale).

Attualmente l'unica possibilità degli specializzandi non medici di essere retribuiti per il lavoro che svolgono nel corso della specializzazione (circa 700 ore l'anno) è quella di vincere una delle (poche) borse di studio messe "discrezionalmente" a disposizione dalle Università. 
Ad esempio, nell'a.a. 2016/2017, la Sapienza ha stanziato 20 borse di studio da 6.750€, di cui 6 destinate alle cinque scuole di area psicologica: 6 borse su un totale di 46 posti (qui la tabella di distribuzione fra tutte le Scuole).  

In questi anni, la battaglia per il tanto agognato riconoscimento economico degli specializzandi non medici è stata condotta principalmente dagli specializzandi di area sanitaria non laureati in medicina, quali biologi, farmacisti, fisici, chimici, odontoiatri e veterinari. 
In particolare il C.I.S.A.S. (Coordinamento Italiano Specializzandi di Area Sanitaria), sostenuto dall'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), si è fatto promotore di questi interessi intraprendendo una serie di azioni volte ad informare e unire gli specializzandi intorno alla questione e ad affrontarla a livello istituzionale.

Come si può apprendere dalle notizie e dalle fonti riportate dal C.I.S.A.S., tale battaglia ha una storia che si colloca all'interno di uno specifico contesto giuridico e giudiziario spesso ignoto. In questa sede, l'intento è di ripercorrere brevemente i punti salienti di questa storia. La storia di una battaglia che in qualità di psicologi ci piace pensare anche nostra, ma che difficilmente ci vede in prima linea.

In primo luogo bisogna dire che, in effetti, la richiesta degli specializzandi non medici di vedere riconosciuto sul piano economico il loro lavoro nelle strutture sanitarie poggia, oltre che su principi di dignità e di non discriminazione, anche sull'articolo 8 comma 1 della legge 401/2000:

«Il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 15 agosto 1999, n. 368, fermo restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste».

In sintesi, insieme al sopracitato art. 35 comma 1 del DL 368/1999, l’articolo 8 definisce che, così come per i medici, il numero degli altri specializzandi di area sanitaria (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con relativo contratto di formazione specialistica viene individuato sulla base del fabbisogno professionale e di conseguenza formativo rilevato, ogni tre anni, dalla Conferenza Stato-Regioni (ultimo documento in riferimento al triennio 2014-2017 consultabile qui).
Tale modalità, da un lato, tiene conto della richiesta e dell'effettiva capacità del mercato sanitario di assorbire gli specialisti formati; dall'altro, preserva il diritto, già previsto dal “Riordino in materia sanitaria” del 1992 (DL 502/1992), dei laureati non medici ad accedere alla specializzazione, requisito tuttora per legge necessario ad occupare ruoli dirigenziali nella sanità pubblica e privata.
In aggiunta, il suddetto articolo specifica che tale rilevazione vale «anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste».
Cosa significa? Che nei fondi stanziati per le borse di specializzazione in medicina e chirurgia dovrebbe rientrare anche la spesa per quelle degli altri specializzandi sanitari? Potrebbe. I legali interpellati dal C.I.S.A.S., così come i ricorsi degli ultimi anni, sostengono questa interpretrazione, ma senza che si sia giunti ad una sentenza definitiva.

In questo clima di generale indefinitezza (borse sì, borse no?), preoccupazione per ulteriori ricorsi nonché di tagli alla sanità, negli ultimi 5 anni si è assistito al progressivo blocco di molte scuole di specializzazione di area sanitaria, con grave danno sia per i potenziali specializzandi (lesi nel loro diritto di accedere ai percorsi post-laurea), sia per le strutture sanitarie (private di una fetta significativa di risorse). Le notizie, riportate dal C.I.S.A.S. e da altri blog e quotidiani online, riguardano principalmente le specializzazioni in biologia, farmacia, fisica ed odontoiatria, ma alle medesime ragioni si può ricondurre anche la diminuzione del numero di scuole di area psicologica attive.

Sulla questione la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) prende ufficialmente posizione a marzo 2016, quando presenta la mozione in cui, al fine di superare il blocco dei bandi, richiede di:
· «trovare soluzioni alternative che prevedano un regime diverso per l’erogazione della formazione specialistica ai laureati diversi da quelli di medicina e chirurgia»;
· «procedere all’abrogazione dell’art. 8 in modo da rimuovere la problematica connessa alla rivendicazione, connessa ai citati ricorsi giurisdizionali, di trattamento economico».

In altre parole, abrogare l’articolo 8 pur di sbloccare i bandi e far ripartire le specializzazioni.

A due mesi dalla pubblicazione della mozione della CRUI, lo scorso maggio, l’art. 8 della 401/2000 viene definitivamente modificato a seguito dell’approvazione della proposta n. 2.0.13 al DDL n. 2299:

«Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione (…), riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Concludendo, ad oggi la possibilità di assistere “a breve” ad una ripartizione delle risorse previste tra specializzandi medici e non medici non esiste più. D’altra parte, a detta del C.I.S.A.S., il pericolo suscitato dall’articolo 8 e la sua recente modifica mettono concretamente in luce «la discriminazione messa in atto dal 2000 ad oggi nei confronti di tutti i laureati tra veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, che hanno frequentato una scuole di specializzazione”. E proprio tale modifica – continua – si trasformerà nel nuovo baluardo normativo per il riconoscimento economico degli specializzati ed attuali specializzandi. 

Se dunque un’importante battaglia è stata persa, la guerra non sembra finita. Resta da chiedersi, ancora una volta, se gli psicologi vi prenderanno parte.

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